|
|
Regolamento d'acquisto
Art. 1. - L’Antonina dal 1890 S.r.l., casa d’Aste in Roma, detta anche affidataria, opera in
qualità di mandataria dei proprietari; ogni responsabilità inerente la natura e la provenienza
degli oggetti posti in vendita, detti anche lotti, riguarda solo i proprietari stessi, detti anche
venditori/affidanti. L’Antonina dal 1890 S.r.l., pur impegnandosi ad adoperare la dovuta diligenza
nella trattazione e nell’acquisizione degli oggetti da porre in vendita, non si assume
alcuna responsabilità oltre quella di semplice mandataria.
Art. 2. - I Regolamenti di acquisto e di vendita sono stampati nel catalogo, esposti nella sede
della casa d’Aste e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione.
Art. 3. - La preventiva registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura
di vendita mediante asta vedi “informazioni per gi acquirenti”.
Art. 4. - La vendita si fa al maggior offerente; il pagamento è per contanti o per assegno
circolare e deve essere effettuato prima del ritiro; è ammesso l’assegno bancario di conto
corrente a persone conosciute ed accreditate; l’assegnazione e, quindi, la proprietà del lotto,
sarà definitiva al buon fine dell’incasso. La vendita non può iniziare se non vi sono almeno
quindici concorrenti nella sala o collegati al telefono.
Art. 5. - L’esposizione che precede ogni vendita viene fatta allo scopo di far bene esaminare
lo stato e la qualità dei lotti che andranno all’asta. Gli esperti della Casa d’aste sono a disposizione,
durante l’esposizione, per ogni chiarimento ed approfondimento sui lotti esposti.
Le persone interessate all’acquisto possono richiedere pareri di terzi ed esaminare in ogni
dettaglio gli oggetti esposti. Eventuali omissioni ed inesattezze riportate in catalogo possono
essere contestate esclusivamente in sede di esposizione. Dopo l’aggiudicazione ed il ritiro
degli oggetti non è possibile manifestare alcuna contestazione per qualsivoglia motivo. La
responsabilità dell’affidataria, per quanto concerne la descrizione del lotto messo in vendita, è
limitata a quanto riportato nel catalogo.
Art. 6. - L’acquirente compilando e firmando il modulo di registrazione e di attribuzione della
paletta numerata s’impegna ad accettare il regolamento d’acquisto stampato in catalogo.
Art. 7. - L’acquirente è tenuto a corrispondere ad Antonina dal 1890 S.r.l., oltre il prezzo di
aggiudicazione, una commissione pari al 20% sul prezzo di aggiudicazione, tutto compreso.
é facoltà di Antonina dal 1890 s.r.l. domandare all’acquirente una parte del prezzo di
aggiudicazione a titolo di caparra.
Art. 8. - L’aggiudicazione si intende perfezionata ed il ritiro è consentito con il pagamento di
quanto dovuto, che deve avvenire entro cinque giorni dell’aggiudicazione; trascorso detto
termine l’affidataria potrà rivendere il lotto, fermo restando il diritto di esecuzione coattiva
del mancato acquisto.
Art. 9. - L’acquirente acconsente, a favore dell’Antonina dal 1890 S.r.l., all’utilizzo dell’immagine
fotografica del lotto posto in vendita. Nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso
su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell’immagine fotografica, in
qualsiasi modo e da chiunque riprodotta.
Art. 10. - In caso di inadempienza (mancato ritiro) da parte degli acquirenti, l’Antonina
dal 1890 S.r.l. è autorizzata a rimettere in vendita l’oggetto; eventuali danni rilevati dall’affidante,
per il suddetto mancato ritiro, vanno imputati esclusivamente all’acquirente
inadempiente. Il danno per il mancato rispetto dell’aggiudicazione comprende anche il trasporto
e la custodia. Sempre in caso di mancato ritiro Antonina dal 1890 S.r.l. ha facoltà di
richiedere un compenso per il magazzinaggio all’acquirente. Le tariffe per il magazzinaggio
sono a disposizione presso la sede di Antonina dal 1890 S.r.l. (proporzionali alla quantità,
all’ingombro ed al valore).
Art. 11. - Il Banditore può variare nell’asta l’ordine previsto dal catalogo ed ha facoltà di
riunire e dividere i diversi lotti. Sorgendo contestazioni circa l’aggiudicazione di un oggetto,
il Banditore ha facoltà di ripetere l’incanto sulla base dell’offerta precedentemente fatta.
Art. 12. - Per gli oggetti notificati dallo Stato (per notificato si intende quanto contemplato
dagli articoli 5-6 della legge 20.6.1906 e 56 e seguenti del regolamento 30 Giugno 1913,
relativo alla legge suddetta) gli acquirenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni
vigenti emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle quali potranno prendere
visione presso la sede di Antonina dal 1890 S.r.l.
Art. 13. - Il trasporto degli oggetti acquistati viene effettuato a cura e spese degli acquirenti.
Art. 14. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di
Roma, previo tentativo di conciliazione camerale ai sensi del decreto MAP del 02/03/2006.
Art. 15. - L’acquirente dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.
30/06/2003 n 196 alla trasmissione dei propri dati personali dichiarando di aver ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Art. 16. - L'acquirente ha consultato le condizioni di acquisto fin qui riportate, approvandole
specificatamente in ogni parte e nel loro insieme.
Torna alla pagina precedente
|
|