|
|
Regolamento di vendita
Art. 1. - II proprietario, detto anche affidante/venditore, dei beni posti in vendita, detti anche
lotti, destinati alla vendita all’asta deve firmare la regolare nota di deposito ed il mandato a
vendere predisposti da “Antonina dal 1890 S.r.l.”, detta anche Affidataria/Casa d’Aste.
Art. 2. - I Regolamenti di vendita all’Asta sono stampati nel catalogo, esposti nella sede
della Casa d’Aste e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione.
Art. 3. - Il prezzo di stima per ogni singolo lotto è stabilito dai periti di “Antonina dal 1890
S.r.l.” e viene segnato nella modulistica di cui al precedente Art. 1. Ricevuta un’offerta per il
prezzo minimo di stima l’oggetto s’intende ben venduto.
Art. 4. - Se il proprietario di qualche lotto si rendesse aggiudicatario del medesimo, egli
dovrà pagare la commissione stabilita nel presente mandato, come venditore e come acquirente.
Analogamente se, dopo aver consegnato i lotti per l’asta, il proprietario richiedesse di
ritirarli, potrà farlo soltanto pagando la commissione stabilita nel presente mandato, come
venditore e come acquirente, sul prezzo minimo di stima stabilito all’atto del deposito.
Art. 5. - I lotti invenduti al primo tentativo di asta devono essere ritirati entro cinque giorni
dalla chiusura dell’asta stessa. In caso contrario la Casa d’Aste ha facoltà di richiedere
un compenso per il magazzinaggio al proprietario. Le tariffe per il magazzinaggio sono
a disposizione presso la sede di “Antonina dal 1890 S.r.l.” (proporzionali alla quantità,
all’ingombro ed al valore).
Art. 6. - L’onere e, comunque, il costo della movimentazione dei lotti dal proprietario/affidante/
venditore all’affidatario/Casa d’Aste “Antonina dal 1890 S.r.l.” e viceversa (per gli
eventuali invenduti) sono sempre ed esclusivamente a carico del proprietario/affidante/
venditore.
Art. 7. - Il proprietario è tenuto a corrispondere a favore di “Antonina dal 1890 S.r.l.” una
commissione del 20% tutto incluso, sull’ammontare dei prezzi di aggiudicazione all’asta.
Nella commissione è compresa la fotografia in catalogo, la pubblicità, l’assicurazione, la
tassa di registro, l’inserimento nel sito internet. E’ anche compreso il trasporto per importi
di ragionevole congruità. La provvigione scende al 18% nel caso in cui l’Affidante provveda
direttamente alla movimentazione (raccolta e riconsegna) dei beni messi in vendita.
Art. 8. - Il trattamento fiscale deve essere specificato al momento della firma sulla nota di
deposito con le condizioni di seguito riportate:
- Soggetto privato, dall’art. 40 bis D.Lgs 41/1995 modificato dalla Legge 342/2000 art. 45
- Impresa operante nel “regime del margine” dall’art. 36 D.Lgs 41/1995
- Impresa operante nel “regime normale” del DPR 633/72 - in tal caso i prezzi di vendita
indicati nella nota di deposito sono da intendersi comprensivi dell’I.V.A. nella misura del
20% (aliquota ordinaria).
Art. 9. - Il venditore acconsente, a favore dell’“Antonina dal 1890 S.r.l.”, all’utilizzo dell’immagine
fotografica del lotto posto in vendita. Nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso
su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell’immagine fotografica, in
qualsiasi modo e da chiunque riprodotta.
Art. 10. - I lotti aggiudicati all’asta che eventualmente non venissero pagati dagli acquirenti,
s’intenderanno invenduti, senza che il venditore possa pretendere risarcimento danni per
la mancata vendita.
Art. 11. - Dopo quaranta giorni lavorativi il venditore riceverà il saldo relativo al venduto,
purché regolarmente pagato dagli acquirenti, al netto delle commissioni pattuite.
Art. 12. - Il proprietario è responsabile della provenienza, delle attribuzioni e della documentazione
fornita sui lotti affidati per la vendita all’“Antonina dal 1890 S.r.l.”.
Art. 13. - L’Affidante prende atto che il lotto messo in vendita è protetto da garanzia assicurativa
per danni in genere, furto compreso. In caso di sinistro, pertanto, l’“Antonina dal 1890
S.r.l.” provvederà ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicurativa che emetterà
il risarcimento all’Antonina stessa. Detto importo è di totale competenza dell’Affidante e
vale al risarcimento esaustivo del danno subito.
Art. 14. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di
Roma, previo tentativo di conciliazione camerale ai sensi del decreto MAP del 02/03/2006.
Art. 15. - Il proprietario dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.
30/06/2003 n 196 alla trasmissione dei propri dati personali dichiarando di aver ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Art. 16. - Il proprietario ha consultato le condizioni di vendita fin qui riportate, approvandole
specificatamente in ogni parte e nel loro insieme.
Torna alla pagina precedente
|
|