|
|
Regolamento di vendita
Art. 1. - II proprietario, detto anche affidante/venditore, degli oggetti posti in vendita, detti anche lotti, destinati alla vendita all'asta deve firmare la regolare nota di deposito e il mandato a vendere predisposti da "Antonina dal 1890 S.r.l.", detta anche affidataria.
Art. 2. - I Regolamenti di vendita all'Asta sono stampati nel catalogo, esposti nella sede della Casa d'Aste e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione.
Art. 3. - Il prezzo di stima per ogni singolo lotto è stabilito dai periti di "Antonina dal 1890 S.r.l." e viene segnato nella modulistica di cui al precedente Art. 1.
Ricevuta un'offerta per il prezzo minimo di stima l'oggetto s'intende ben venduto.
Eventuali omissioni ed inesattezze riportate in catalogo possono essere contestate esclusivamente in sede di esposizione.
Eventuali "conditon report" non possone impegnale l'affidataria.
L'affidataria fornisce informazioni sui lotti senza che queste possono essere considerate vincolanti e, quindi, determinare obblighi o responsabilità da parte dell'affidataria stessa; solo se espressamente incaricata di effettuare valutazioni e stime formali, in forma scritta, in via preventiva l'affidataria assume le conseguenti responsabilità sulla valutazione del lotto.
Dopo il ritiro dei lotti non è possibile manifestare alcuna contestazione per qualsivoglia motivo.
Art. 4. - Se il proprietario di qualche lotto si rendesse aggiudicatario del medesimo, egli dovrà pagare la commissione stabilita nel presente mandato, come venditore e come acquirente; analogamente se, dopo aver consegnato i lotti per l'asta, il proprietario richiedesse di ritirarli, potrà farlo soltanto pagando la commissione stabilita nel presente mandato, come venditore e come acquirente, sul prezzo minimo di stima stabilito all'atto del deposito.
Art. 5. - I lotti invenduti al primo tentativo di asta devono essere ritirati entro cinque giorni dalla chiusura dell’asta stessa. In caso contrario la Casa d’Aste ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio al proprietario. Le tariffe per il magazzinaggio sono a disposizione presso la sede di “Antonina dal 1890 S.r.l.” (proporzionali alla quantità, all’ingombro ed al valore).
A discrezione della Casa d'Aste il lotto invenduto e non ritirato può essere rimesso in vendita in una tornata successiva con la decurtazione della stima minima e/o della riserva entro un massimo del trenta per cento di quanto pattuito nel mandato a vendere.
Art. 6. - L'onere e, comunque, il costo della movimentazione dei lotti dal proprietario alla "Antonina dal 1890 S.r.l." e viceversa (per gli eventuali invenduti) sono sempre ed esclusivamente a carico del proprietario.
Art. 7. - Il proprietario è tenuto a corrispondere a favore di "Antonina dal 1890 S.r.l." una commissione del 20% (comprensiva dell'IVA prevista dalla normativa vigente), sull'ammontare dei prezzi di aggiudicazione all'asta.
Nella commissione è compresa la fotografia in catalogo, la pubblicità, l'assicurazione, la tassa di registro e l'inserimento nel sito internet.
Art. 8. - Il trattamento fiscale deve essere specificato al momento della firma sulla nota di deposito con le condizioni di seguito riportate:
Soggetto privato, dall'art. 40 bis D.Lgs 41/1995 modificato dalla Legge 342/2000 art. 45
Impresa operante nel "regime del margine" dall'art. 36 D.Lgs 41/1995
Impresa operante nel "regime normale" del DPR 633/72; in tal caso i prezzi di vendita indicati nella nota di deposito sono da intendersi comprensivi dell'I.V.A. nella misura del 20% (aliquota ordinaria).
Art. 9. - Il venditore acconsente, a favore dell'"Antonina dal 1890 S.r.l.", all'utilizzo dell'immagine fotografica del lotto posto in vendita; nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell'immagine fotografica, in qualsiasi modo e da chiunque riprodotta.
Art. 10. - In caso di inadempienza (mancato ritiro) da parte degli acquirenti, l'affidataria è autorizzata a rimettere in vendita l'oggetto; eventuali danni rilevati dall'affidante, per il suddetto mancato ritiro, vanno imputati esclusivamente all'acquirente inadempiente.
In caso di mancato ritiro, come in caso di prolungata giacenza oltre i cinque giorni successivi alla banditura, l'affidataria ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio al proprietario del lotto, acquirente e/o venditore; le tariffe per il magazzinaggio sono a disposizione presso la sede dell'affidataria (proporzionali alla quantità, all'ingombro e al valore).
Art. 11. - Dopo quaranta giorni lavorativi il venditore riceverà il saldo relativo al venduto al netto delle commissioni pattuite, purché regolarmente pagato dagli acquirenti e purchè non vi siano stati reclami o contestazioni inerenti i beni aggiudicati.
Art. 12.- L'"Antonina dal 1890 S.r.l." opera in qualità di mandataria dei proprietari; ogni responsabilità inerente la natura e la provenienza degli oggetti posti in vendita riguarda solo i proprietari stessi, detti anche venditori/affidanti.
L'"Antonina dal 1890 S.r.l.", pur impegnandosi ad adoperare la dovuta diligenza nella trattazione e nell'acquisizione degli oggetti da porre in vendita, non si assume alcuna responsabilità oltre quelle precisate nelle condizioni di vendita e acquisto.
L'esposizione che precede ogni vendita viene fatta allo scopo di far bene esaminare lo stato e la qualità dei lotti che andranno all'asta; gli esperti della Casa d'aste sono a disposizione, durante l'esposizione, per ogni chiarimento ed approfondimento sui lotti esposti.
Le persone interessate all'acquisto possono richiedere pareri di terzi ed esaminare in ogni dettaglio i lotti esposti.
Eventuali omissioni ed inesattezze riportate in catalogo possono essere contestate esclusivamente in sede di esposizione.
Eventuali "conditon report" non possone impegnale l'affidataria.
L'affidataria fornisce informazioni sui lotti senza che queste possono essere considerate vincolanti e, quindi, determinare obblighi o responsabilità da parte dell'affidataria stessa; solo se espressamente incaricata di effettuare valutazioni e stime formali in forma scritta in via preventiva l'affidataria assume le conseguenti responsabilità sulla valutazione del lotto.
Dopo il ritiro dei lotti non è possibile manifestare alcuna contestazione per qualsivoglia motivo.
Art. 13. - L'Affidante prende atto che il lotto messo in vendita è protetto da garanzia assicurativa per danni in genere, furto compreso. In caso di sinistro, pertanto, l'"Antonina dal 1890 S.r.l." provvederà ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicurativa che emetterà il risarcimento all'Antonina stessa. Detto importo è di totale competenza dell'Affidante e vale al risarcimento esaustivo del danno subito.
Art. 14. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di Roma, previo tentativo di conciliazione camerale ai sensi del decreto MAP del 02/03/2006.
Art. 15. - Il proprietario dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n 196 alla trasmissione dei propri dati personali dichiarando di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Art. 16. - Si prende atto che con Dlgs n. 34 del 25.02.2008 art. 11 le opere di arti figurative realizzate da autori contemporanei sono soggette, al momento della vendita, al versamento del "diritto di seguito", cioè del diritto spettante agli autori in occasione delle vendite successive alla prima.
La SIAE è incaricata di incassare il diritto presso il venditore.
Il diritto è calcolato, sul prezzo di aggiudicazione, al 4% per importi compresi tra €3.000,00 ed €50.000,00; al 3% sul prezzo di aggiudicazione per importi compresi tra €0.000,00 ed €200.000,00.
Sono soggette al "diritto di seguito" le opere vendute in vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.
Art. 17. - Il proprietario ha consultato le condizioni di vendita fin qui riportate, approvandole specificatamente in ogni parte e nel loro insieme.
Torna alla pagina precedente
|
|