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Art. 1. - II proprietario, detto anche affidante/venditore, dei beni posti in vendita, detti anche lotti, destinati alla vendita all'asta deve firmare la regolare nota di deposito ed il mandato a vendere predisposti da “Antonina dal 1890 Srl”, detta anche Affidataria/Casa d'Aste. Art. 2. - I Regolamenti di vendita all'Asta sono stampati nel catalogo, esposti nella sede della Casa d'Aste e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione. Art. 3. - Il prezzo di stima per ogni singolo lotto è stabilito dai periti di “Antonina dal 1890 Srl” e viene segnato nella modulistica di cui al precedente articolo 1. Raggiunto il prezzo minimo di stima l'oggetto s'intende ben venduto. Art. 4. - Se il proprietario di qualche lotto si rendesse aggiudicatario del medesimo, egli dovrà pagare la commissione stabilita nel presente mandato, come venditore e come acquirente. Analogamente se, dopo aver consegnato i lotti per l'asta, il proprietario richiedesse di ritirarli, potrà farlo soltanto pagando la commissione stabilita nel presente mandato, come venditore e come acquirente, sul prezzo minimo di stima stabilito all'atto del deposito. Art. 5. - I lotti invenduti al primo tentativo di asta devono essere ritirati entro cinque giorni dalla chiusura dell'asta stessa. In caso contrario la Casa d'Aste ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio al proprietario. Le tariffe per il magazzinaggio sono a disposizione presso la sede di “Antonina dal 1890 Srl” (proporzionali alla quantità, all'ingombro ed al valore). Art. 6. - L'“Antonina dal 1890 Srl” ha facoltà di accettare offerte per le rimanenze, cioè gli invenduti, stabilendo d’accordo con l’affidante/ venditore autonomamente ed automaticamente una riduzione fino al 30% del prezzo minimo di stima precedentemente concordato. L'affidante/venditore che non intende accettare la riduzione di prezzo per tentare una vendita successiva alla precedente che ha avuto esito negativo, deve comunicarlo espressamente all'“Antonina dal 1890 Srl” al momento della stipula del mandato a vendere. Art. 7. - Analogamente a quanto previsto nel precedente articolo 6, i lotti invenduti potranno essere oggetto di offerte tardive se il proprietario non ritira l'oggetto entro cinque giorni; anche in questo caso il proprietario accetta la eventuale vendita scontando una riduzione fino al 30% del prezzo precedentemente concordato, senza obbligo di ulteriore avviso. Il mandato a vendere è quindi valido anche per le vendite tardive effettuate in caso di mancato ritiro. L'affidante/venditore che non intende accettare la riduzione di prezzo per tentare una vendita successiva alla precedente cha ha avuto esito negativo, deve comunicarlo espressamente all'“Antonina dal 1890 Srl” al momento della stipula del mandato a vendere. Art. 8. - L'onere e, comunque, il costo della movimentazione dei lotti dal proprietario/affidante/venditore all'affidatario/Casa d'Aste “Antonina dal 1890 Srl” e viceversa (per gli eventuali invenduti) sono sempre ed esclusivamente a carico del proprietario/affidante/ venditore. Art. 9. - Il proprietario è tenuto a corrispondere a favore di “Antonina dal 1890 Srl” una commissione del 20% tutto incluso, sull'ammontare dei prezzi di aggiudicazione all'asta. E' altresì a carico del proprietario la tassa di registro del mandato a vendere. Nella commissione è compresa la fotografia in catalogo, la pubblicità, l'assicurazione, l'inserimento nel sito internet. E' anche compreso il trasporto per importi di ragionevole congruità. La provvigione scende al 18% nel caso in cui l'Affidante provveda direttamente alla movimentazione (raccolta e riconsegna) dei beni messi in vendita. Art. 10.
- Il trattamento fiscale deve essere specificato al momento della firma sulla nota di deposito con le condizioni di seguito riportate: Art. 11. - Il venditore acconsente, a favore dell'“Antonina dal 1890 Srl”, all'utilizzo dell'immagine fotografica del lotto posto in vendita. Nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell'immagine fotografica, in qualsiasi modo e da chiunque riprodotta. Art. 12. - I lotti aggiudicati all'asta che eventualmente non venissero pagati dagli acquirenti, s'intenderanno invenduti, senza che il venditore possa pretendere risarcimento danni per la mancata vendita. Art. 13. - Dopo quaranta giorni lavorativi il venditore riceverà il saldo relativo al venduto, purché regolarmente pagato dagli acquirenti, al netto delle commissioni pattuite. Art. 14. - Il proprietario è responsabile della provenienza, delle attribuzioni e della documentazione fornita sui lotti affidati per la vendita all'“Antonina dal 1890 Srl”. Art. 15. - L'Affidante prende atto che il lotto messo in vendita è protetto da garanzia assicurativa per danni in genere, furto compreso. In caso di sinistro, pertanto, l'“Antonina dal 1890 Srl” provvederà ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicurativa che emetterà il risarcimento all'Antonina stessa. Detto importo è di totale competenza dell'Affidante e vale al risarcimento esaustivo del danno subito. Art. 16. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di Roma. Art. 17. - Il proprietario ha consultato le condizioni di vendita fin qui riportate, approvandole specificatamente in ogni parte e nel loro insieme. |