Antonina dal 1890

REGOLAMENTO DI VENDITA

Art. 1. - Il proprietario, detto anche affidante, degli oggetti, detti anche lotti, destinati alla vendita all'asta deve firmare la regolare nota di deposito e il mandato a vendere predisposti da "Antonina dal 1890 S.r.l.", detta anche affidataria. L'affidante agisce in qualità di mandante, l'affidataria in qualità di mandataria.

Art. 2. - I regolamenti di vendita all'asta sono stampati nel catalogo, esposti nella sede del'Antonina dal 1890 S.r.l. e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione.

Art. 3. - Il prezzo di stima per ogni singolo lotto è stabilito dall'affidante facendo anche riferimento alle valutazioni di mercato estratte da banditure similari rilevate dall'affidataria; l'affidante si assume tutte le responsabilità di fronte alla legge circa la natura e la provenienza degli oggetti posti in vendita. Ricevuta un'offerta per il prezzo minimo di stima l'oggetto si intende ben venduto. Eventuali omissioni ed inesattezze riportati in catalogo, possono essere contestate esclusivamente in sede di esposizione. Dopo il ritiro dei lotti, non è possibile manifestare alcuna contestazione per qualsivoglia motivo.

Art. 4. - Se l'affidante di qualche lotto si rendesse aggiudicatario del medesimo, egli dovrà pagare la commissione stabilita nel mandato a vendere, come venditore e come acquirente; analogamente se, dopo aver consegnato i lotti per l'asta, l'affidante richiedesse di ritirarli prima dell'asta, potrà farlo soltanto pagando la commissione stabilita nel mandato, come venditore e come acquirente, sul prezzo minimo di stima stabilito all'atto del deposito.

Art. 5. - I lotti invenduti al primo tentativo di asta devono essere ritirati entro cinque giorni dalla chiusura dell'asta stessa. In caso contrario l'Antonina dal 1890 S.r.l. ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio al proprietario, come ben chiarito nel successivo art 10. In caso di mancato ritiro da parte dell'affidante, l'Antonina dal 1890 S.r.l. è autorizzata a vendere direttamente, nel caso di offerte al dopo ast,a anche per via telematica (online via internet), con una riduzione, a sua discrezione, fino al 30% del prezzo minimo di stima e/o riserva.

Art. 6. - L'onere e, comunque, il costo della movimentazione dei lotti dal proprietario alla "Antonina dal 1890 S.r.l." e viceversa (per gli eventuali invenduti) sono sempre ed esclusivamente a carico del proprietario.

Art. 7. - L'affidante è tenuto a corrispondere a favore di "Antonina dal 1890 S.r.l." una commissione del 20% (comprensiva dell'IVA prevista dalla normativa vigente), sull'ammontare dei prezzi di aggiudicazione all'asta.
Nella commissione è compresa la fotografia in catalogo, la pubblicità, l'assicurazione, la tassa di registro e l'inserimento nel sito internet.

Art. 8. - Il trattamento fiscale deve essere specificato al momento della firma sulla nota di deposito con le condizioni di seguito riportate:
� Soggetto privato, dall'Art. 40 bis D.Lgs 41/1995 modificato dalla Legge 342/2000 Art. 45
� Impresa operante nel "regime del margine" dall'Art. 36 D.Lgs 41/1995
� Impresa operante nel "regime normale" del DPR 633/72; in tal caso i prezzi di vendita indicati nella nota di deposito sono da intendersi comprensivi dell'IVA ordinaria nella misura di legge.

Art. 9. - L'affidante acconsente, a favore dell'"Antonina dal 1890 S.r.l.", all'utilizzo dell'immagine fotografica del lotto posto in vendita; nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell'immagine fotografica, in qualsiasi modo e da chiunque riprodotta.

Art. 10. - In caso di mancato ritiro da parte dell'acquirente o dell'affidante, l'Antonina dal 1890 S.r.l. è autorizzata a mettere all'asta il lotto non ritirato in tornate successive con la riduzione, a sua discrezione, fino al 30% del prezzo minimo di stima e/o riserva.
Eventuali danni pretesi dall'affidante per il mancato ritiro da parte dell'acquirente non possono essere imputati all'Antonina dal 1890 perchè sono espressamente ed esclusivamente riferibili all'inadempienza dell'acquirente e quindi a lui stesso imputabili.
In caso di mancato ritiro, come in caso di prolungata giacenza oltre i cinque giorni successivi alla banditura, l'affidataria ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio e la custodia all'affidante del lotto invenduto o all'acquirente del lotto non ritirato nei tempi dovuti.
Le tariffe per il magazzinaggio sono stabilite con la formula "stima in migliaia di euro moltiplicato l'ingombro in metri cubi" al giorno (esempio: nel caso un lotto sia stimato Euro 5.000 e ingombri 1,2 metri cubi, pagherebbe un deposito pari a 5x1,2 = Euro 6 al giorno; stima Euro 3.400, ingombro 0,850 metri cubi: 3,4 x 0,850 = Euro 2,9 al giorno); l'ingombro di un quadro è dato dalla sua superficie (esempio di un quadro che ha superficie di cm 35x50=1,750mq e stima Euro 2.500; moltiplicando 1,75 per 2,5, il deposito da pagare ammonta a Euro 4,4; per i quadri di oltre 2mq e per quelli in condizioni delicate (specificate nella nota di deposito), l'ingombro per il calcolo del costo di magazzinaggio s'intende aumentato del 50%; il volume di un qualsiasi oggetto è calcolato moltiplicando i tre lati (altezza, larghezza, profondità, aumentati di dieci centimetri).
Nel caso di gioielli e/o argenti la tariffa per il magazzinaggio è stabilita all'1%/mese (uno per cento) calcolato sul valore di stima.
Se il valore di stima del bene lasciato in magazzino non fosse più capiente rispetto al costo del magazzinaggio, l'Antonina dal 1890 S.r.l. provvederà a venderlo al miglior offerente.
Resta confermata la possibilità, a discrezione di Antonina dal 1890 S.r.l., di mettere all'asta il lotto in tornate successive con la riduzione, a sua discrezione, fino al 30% del prezzo minimo di stima e/o riserva.

Art. 11. - Dopo quaranta giorni lavorativi l'affidante riceverà il saldo relativo al venduto al netto delle commissioni pattuite, purchè regolarmente pagato dagli acquirenti e purchè non vi siano stati reclami o contestazioni inerenti i beni aggiudicati.

Art. 12. - L'Antonina dal 1890 S.r.l. opera in qualità di mandataria dei proprietari; ogni responsabilità inerente la natura e la provenienza degli oggetti posti in vendita riguarda solo i mandanti stessi. Se l'affidante detiene copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, ed è interessato a vendere le stesse, si evidenzia che la non autenticità di dette opere, obbliga l'affidante a dichiararle espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. L'esposizione che precede ogni vendita viene fatta al preciso scopo di far ben esaminare lo stato e la qualità dei lotti che andranno all'asta. Il venditore/affidante/proprietario esonera da qualunque tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa l'Antonina dal 1890 S.r.l.
In particolare l'autenticità di un lotto è garantita esclusivamente dall'affidante e/o dall'asseverazione dell'esperto qualificato scelto dall'affidante stesso. Per le opere di valore insufficiente a richiedere una specifica autenticazione, la stima dichiarata vale per un'offerta vista e accettata, prescindendo dall'autenticità della firma o della attribuzione proposta dall'affidante.

Art. 13. - L'affidante prende atto che il lotto messo in vendita è protetto da garanzia assicurativa per danni in genere, furto compreso. In caso di sinistro, pertanto l'"Antonina dal 1890 S.r.l." provvederà ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicurativa che emetterà il risarcimento a favore del proprietario del bene (affidante o aggiudicatario) al momento. Detto importo vale come risarcimento esaustivo del danno subito.

Art. 14. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di Roma, previo tentativo di conciliazione e/o mediazione.

Art. 15. - L'affidante dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n 196 alla trasmissione dei propri dati personali dichiarando di aver ricevuto le informazioni di cui all'Art. 13 del D.Lgs. stesso.

Art. 16. - Si prende atto che con Dlgs n. 34 del 25.02.2008 Art. 11 le opere di arti figurative realizzate da autori contemporanei sono soggette, al momento della vendita, al versamento del "diritto di seguito", cioè del diritto spettante agli autori in occasione delle vendite successive alla prima.
Detto diritto è a carico dell'affidante. Il diritto è calcolato, sul prezzo di aggiudicazione, al 4% per importi compresi tra Euro 3.000,00 ed Euro 50.000,00; al 3% sul prezzo di aggiudicazione per importi compresi tra Euro 50.000,01 ed Euro 200.000,00.
Sono soggette al "diritto di seguito" le opere vendute in vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.

Art. 17. - L'affidante ha consultato le condizioni di vendita fin qui riportate, approvandole specificatamente in ogni parte e nel loro insieme.